La separazione personale dei coniugi

Famiglia e minori 15 Marzo 2021Aprile 6th, 2022

Quando il progetto matrimoniale della coppia finisce, occorre affrontare la separazione.

Il termine separazione rimanda sia alla separazione fisica di due persone che prima avevano un progetto di vita in comune, sia il corrispondente istituto giuridico da attivare per regolare i rapporti tra le parti. Volendo rimanere in ambito giuridico, quando si parla di separazione si intende sia la separazione tra coniugi che presuppone la celebrazione di un matrimonio o civile o concordatario sia la separazione tra compagni di fatto che non avevano celebrato alcun matrimonio.

La separazione è un istituto tramite il quale i coniugi regolano i loro rapporti personali ed economici ed ha un carattere giuridicamente e psicologicamente transitorio: in genere il rapporto evolve nella riconciliazione tra le parti o nella constatazione dell’irreversibilità della crisi.

In linea teorica non esiste alcun impedimento a rimanere separati per tutta la vita, ma la separazione di fatto è una scelta che va ponderata seriamente, valutando ogni conseguenza in modo appropriato. I rischi principali, a mio modo di vedere, riguardano un’insufficiente tutela dei figli (soprattutto se minori oppure non indipendenti economicamente) o del coniuge economicamente più debole, di alcuni diritti acquisiti e la successione ereditaria (il coniuge separato eredita, il divorziato no).

Il procedimento di separazione innanzi al giudice si avvia con un ricorso, firmato da entrambi in caso di separazione consensuale o solo da una parte se la separazione è giudiziale. È sempre bene rivolgersi ad un avvocato esperto in diritto di famiglia per valutare la soluzione migliore per il caso concreto.

Il percorso consensuale è sempre preferibile, ma non sempre percorribile. Si cerca insieme una soluzione che abbassi e/o eviti la conflittualità della coppia: il giudice emetterà una decisione che andrà ad omologare le condizioni proposte dalle parti effettuando un controllo sulla loro legittimità.

Nel caso non sia possibile trovare un accordo o per motivi rilevanti, uno dei coniugi deposita un ricorso giudiziale. In questo caso, la procedura è più complessa e l’iter certamente più doloroso. È importante ricordare che un procedimento giudiziale si può trasformare, in qualsiasi momento, in consensuale ove le parti trovino un accordo strada facendo.

Nel corso del tempo è sorta l’esigenza di non intasare i Tribunali con procedimenti di bassa conflittualità ed immediata soluzione, per questo il legislatore, nel 2014, ha introdotto altre due forme di separazione: la negoziazione assistita e la separazione innanzi all’Ufficio di Stato Civile.

Negoziazione assistita, i coniugi, tramite i rispettivi avvocati, trovano un accordo che verrà semplicemente depositato in Tribunale. Anche in questo caso c’è la partecipazione obbligatoria del PM con la funzione di vigilare che le condizioni proposte dalle parti e ratificate dal giudice siano conformi all’ordine pubblico soprattutto in presenza di figli minori.

La separazione innanzi all’Ufficiale di Stato civile si fa presso il Comune di appartenenza. I coniugi vanno da soli pagando solo 16€ di marche da bollo. Questa strada è percorribile solo nel caso in cui ci siano figli minori, di maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave e/o di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti. Negli accordi, inoltre, non è possibile inserire trasferimenti patrimoniali.

Infine, forse non tutti sanno che la separazione è prevista anche dal Codice di Diritto Canonico nei cann. 1151 e seguenti in cui si prevede che il coniuge tradito ha diritto a sciogliere la convivenza coniugale sempre che non abbia acconsentito o causato l’adulterio oppure se uno dei due coniugi compromette gravemente il bene spirituale o corporale dell’altro talmente da rendere troppo dura la convivenza coniugale. In questi casi permane il vincolo sacramentale.

Leave a Reply