
Anche se nel nostro ordinamento non viene mai utilizzato il termine divorzio, si tratta di uno strumento giuridico, introdotto in Italia nel 1970, attraverso cui è possibile sciogliere il matrimonio celebrato solo civilmente oppure far cessare gli effetti civili del matrimonio concordatario cioè quello celebrato davanti ad un ministro cattolico.
Mentre la separazione è una fase tendenzialmente transitoria e provoca solo una sospensione o modifica di alcuni obblighi derivanti dal vincolo coniugale (le parti si potranno riconciliare oppure divorziare) il divorzio ha carattere definitivo. Anche questo percorso, come per la separazione, dipende fondamentalmente dall’accordo tra i coniugi.
Il procedimento innanzi al giudice si avvia con un ricorso, firmato da entrambi se congiunto o solo da una parte se giudiziale. È sempre bene rivolgersi ad un avvocato esperto in diritto di famiglia per valutare la soluzione migliore nel il caso concreto.
Come per la separazione, il percorso consensuale è sempre preferibile, ma non sempre percorribile: il giudice emetterà una decisione accogliendo le condizioni proposte dalle parti effettuando un controllo sulla loro legittimità. Nel caso non sia possibile trovare un accordo, uno dei coniugi deposita un ricorso giudiziale. In questo caso, la procedura è più lunga e complessa, ma si potrà comunque trasformare, in qualsiasi momento, in consensuale ove le parti trovino un accordo strada facendo.
Le cause che permettono ai coniugi di divorziare sono tassativamente elencate dalla legge e riguardano principalmente ipotesi in cui uno dei coniugi abbia attentato alla vita o alla salute dell’altro coniuge o della prole, oppure abbia compiuto specifici reati contrari alla morale della famiglia. Nella realtà, la causa principale di divorzio è la separazione legale dei coniugi ininterrotta per 6 mesi in caso di separazione consensuale o 12 in caso di giudiziale. Per calcolare questi termini, non bisogna considerare il tempo che le parti abbiano trascorso separati di fatto prima dell’udienza.
Il divorzio produce molti effetti, ad esempio viene meno lo status di coniuge e si possono contrarre nuove nozze. Uno degli aspetti che di solito interessa maggiormente è che con il divorzio i coniugi perdono reciprocamente i diritti successori anche se con qualche eccezione in cui permane una certa solidarietà.
In caso di premorienza di uno dei coniugi, il coniuge superstite potrebbe avere diritto anche alla pensione di reversibilità (se non si è risposato) se aveva ottenuto con la sentenza di divorzio il riconoscimento di un assegno quale contributo al suo mantenimento. Simile il discorso per il TFR. Bisogna comunque sempre valutare, con prudenza e carte alla mano, ogni singolo caso.
Per deflazionare il ricorso al Tribunale il legislatore, nel 2014, ha introdotto altre due forme di divorzio: la negoziazione assistita e la separazione innanzi all’Ufficio di Stato Civile.
Negoziazione assistita, i coniugi, tramite i rispettivi avvocati, trovano un accordo che verrà semplicemente depositato in Tribunale. Anche in questo caso c’è la partecipazione obbligatoria del PM con la funzione di vigilare che le condizioni proposte dalle parti e ratificate dal giudice siano conformi all’ordine pubblico soprattutto in presenza di figli minori.
Il divorzio innanzi all’Ufficiale di Stato civile si fa presso il Comune di appartenenza. Questa strada, come per la separazione, è percorribile solo nel caso in cui non ci siano figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave e/o figli maggiorenni economicamente non autosufficienti. Negli accordi, inoltre, non è possibile inserire trasferimenti patrimoniali.
Da ultimo, ricordiamo che nell’ordinamento canonico non è ammesso lo scioglimento del matrimonio a meno che non intervenga una sentenza che dichiari nullo il matrimonio che era stato celebrato (dopo un apposito processo che piano piano vedremo).
A questo punto è utile chiarire che il divorzio fa cessare gli effetti del matrimonio ex nunc. Cioè il matrimonio ha spiegato i suoi effetti per un certo periodo poi, dalla sentenza di divorzio, cessa di averne alle condizioni sopra descritte, però per un periodo è stato valido ed efficace nell’ordinamento giuridico. Invece, con la dichiarazione di nullità del matrimonio, il matrimonio è nullo ex tunc. Cioè il matrimonio è nullo dall’inizio.
Il matrimonio può essere dichiarato nullo, a determinate condizioni, tramite un procedimento innanzi al giudice italiano oppure, se si tratta di matrimonio concordatario, tramite un procedimento innanzi al Tribunale Ecclesiastico competente.