Stato
Lo Stato Città del Vaticano ha la funzione di sostenere la missione della Santa Sede e ha ordinamento giuridico e leggi proprie ove convivono diritto canonico e vaticano. Ogni singolo caso va valutato secondo profili di diritto internazionale, secondo il sistema delle fonti e secondo il diritto proprio dello Stato Vaticano.
La Santa Sede, soggetto di diritto internazionale, è il complesso degli organi di governo della Chiesa. Include il Pontefice, la Segreteria di Stato e gli altri organismi della Curia romana nella quale, secondo una sentenza della Corte di Cassazione del 1979, si concentra la rappresentanza della Chiesa e dello Stato della Città del Vaticano. L’avvocato Cristiana Arru offre tutti gli strumenti necessari per affrontare un processo, sia civile e penale, innanzi al tribunale Vaticano.
Diritto Civile
Vaticano
È necessario avvalersi della assistenza di un avvocato esperto viste le tante controversie possibili.
Sono diversi i casi in cui è necessario rivolgersi ad un avvocato per affrontare vertenze civili in Vaticano: quando ci si trova davanti ad una concorrenza di giurisdizioni applicabili; quando ci sono controversie legate al mondo del lavoro; o per un dipendente che potrebbe aver bisogno di sostegno per relazionarsi con l’Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA) o con il Collegio di conciliazione oppure con il Fondo Pensioni o con il FAS (Fondo Assistenza Sanitaria) o per i procedimenti disciplinari. La normativa va applicata tenendo come sfondo ineliminabile la Dottrina Sociale in cui la Chiesa è maestra.
Sono di competenza dei Tribunali della Città del Vaticano: tutte le azioni in cui sia chiamata in giudizio una persona giuridica avente sede nella Città del Vaticano (salvo le eccezioni previste dalla legge); tutte le azioni in cui sia convenuto un cittadino vaticano, o uno straniero autorizzato a risiedere (temporaneamente o a tempo indeterminato) nella Città del Vaticano, nel caso non abbia mai avuto altrove la propria residenza o l’abbia perduta; le azioni relative alle successioni delle persone di cui sopra; le azioni in cui sia chiamato in giudizio uno straniero non residente neanche temporaneamente nella Città del Vaticano quando si tratti: a) di azioni reali o personali relative a beni immobili o mobili esistenti nella Città del Vaticano; b) di azioni nascenti da contratti che siano stati conclusi o da fatti che siano seguiti nel territorio della detta Città, oppure le cui obbligazioni debbono ivi eseguirsi. (art. 48 c.p.c. vaticano).
Un procedimento civile nella Città del Vaticano va affrontato secondo una prassi consolidata, che vede l’apertura del procedimento come extrema ratio da adottare solo dopo ogni altro mezzo volto ad ottenere bonariamente il riconoscimento dei propri diritti. Cristiana Arru vanta un’esperienza pluriennale nel campo ed è in grado di aprire un tavolo di trattativa, strutturato e professionale, in modalità sostanzialmente aperta e dialogica con le istituzioni nel rispetto del ruolo di ognuno.
Diritto Penale
Vaticano
Quando si è indagati per aver commesso un reato oppure quando si è vittime di un reato, anche in Vaticano occorre una difesa tecnica.
Il sistema penale dello Stato del Vaticano era costituito dal Codice Zanardelli e dal codice di procedura penale italiano del 27 febbraio 1913, come vigenti alla data 7 giugno 1929 (Patti Lateranensi). Il sistema è stato modificato con la nuova legge sulle fonti del diritto (n. LXXI, 1 ottobre 2008) e ha confermato la legislazione penale del 1929. L’ 11 luglio 2013 la Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano ha approvato tre importanti novità: le “Norme complementari in materia penale” (Legge n. VIII), le “Modifiche al Codice Penale ed al Codice di Procedura Penale” (Legge n. IX) e le “Norme generali in tema di sanzioni amministrative” (Legge n. X). Contestualmente, Papa Francesco ha esteso l’applicazione delle leggi penali approvate anche all’ambito della Santa Sede.
Per affrontare un processo penale innanzi al tribunale vaticano è necessario, insieme al difensore e sulla base degli atti, valutare l’impostazione di una difesa adeguata: il metodo non cambia, cambiano i criteri di valutazione e la normativa che va conosciuta. Lo stesso vale, con le opportune particolarità, per la persona offesa dal reato.